Il procedimento disciplinare è attivabile anche su esposto anonimo

Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 242 del 3 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 03 Dicembre 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 3 del 01 Giugno 2018 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21069 del 18 Luglio 2023 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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