Il procedimento disciplinare (amministrativo ma speciale) avanti al Consiglio territoriale non ha un termine (minimo o) massimo di durata a pena di nullità

Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell’Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell’azione disciplinare. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ragionevole durata del processo, né l’art. 2 della legge n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, ferme in ogni caso le norme sulla prescrizione.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 56 del 16 Luglio 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Amadei Fausto), sentenza n. 208 del 27 Dicembre 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Caia Francesco), sentenza n. 33 del 24 Aprile 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Del Paggio Lucio), sentenza n. 179 del 21 Novembre 2017, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 148 del 10 Ottobre 2017, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 287 del 29 Luglio 2016, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Allorio Carlo), sentenza n. 160 del 24 Novembre 2014, Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Neri Claudio), sentenza n. 103 del 17 Luglio 2013, Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Del Paggio Lucio), sentenza n. 67 del 07 Maggio 2013, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 174 del 29 Novembre 2012, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. D’Innella Giovanni), sentenza n. 216 del 23 Dicembre 2009.

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– codice: art. 24

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parere

Il Coa di Salerno formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nel Registro dei Praticanti un sottufficiale della Guardia di Finanza quando consti in atti – in uno con il nulla osta del superiore gerarchico – l’esplicito impegno a non richiedere abilitazione al patrocinio. Chiede di sapere, in particolare, se residui in capo al COA – in fattispecie consimile – la possibilità di apprezzare discrezionalmente, alla luce dei predetti accorgimenti, la sussistenza nel caso concreto di un conflitto di appartenenza e/o di interessi tale da precludere l’iscrizione nel Registro.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 23 Giugno 2023

parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera richiede: “Se, alla luce dell’art. 68 codice deontologico forense, ove si prescrive che «l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale», sia o meno ammissibile che l’avvocato, già nominato dal legale rappresentante di un ente quale difensore del ridetto ente nell’ambito di un processo penale, assuma, in costanza del ridetto mandato professionale, l’incarico (ulteriore) di difensore dello stesso legale rappresentante p.t. del menzionato ente sottoposto (questa volta in qualità di persona fisica) ad un (altro) processo penale (non connesso né da un punto di vista soggettivo né oggettivo al primo), in cui l’ente risulta essere persona offesa/danneggiato, ove occorra anche in presenza di una liberatoria rilasciata dall’ente (preventivamente all’assunzione del nuovo incarico) attestante l’assenza, in concreto di un conflitto di interessi in capo all’avvocato anche a mente dell’art. 24 codice deontologico forense”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 31 Maggio 2023

parere

Il COA di Genova formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’assunzione dell’incarico di Garante comunale per i diritti dei detenuti. In particolare, richiamato il parere n. 30/2017, che aveva escluso l’incompatibilità pur richiamando l’importanza di osservare in ogni caso le norme deontologiche in materia di conflitto di interessi. Alla luce di ciò, chiede di sapere se – in particolare – l’esigenza di osservare tali norme si riferisca anche agli incarichi in essere al momento della nomina.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 61 del 20 Dicembre 2022

parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco richiede “se sia compatibile o meno con lo svolgimento del tirocinio professionale la nomina a Responsabile d’impatto di una STA, costituita come SRL Benefit, del praticante che svolge il tirocinio presso l’avvocato legale rappresentante (Amministratore Unico) della STA medesima” e, in particolare, se: “1) ferma restando la previsione di cui all’art. 41, comma 4 Legge n. 247/2012, che consente lo svolgimento del tirocinio in costanza di rapporto di lavoro subordinato (purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse), possa o meno valere anche per la fattispecie di cui si tratta il principio di cui al vostro parere n. 25/2017, a norma del quale trova applicazione anche all’iscrizione del praticante la disposizione di cui all’art. 18, lett. c) della citata Legge, rilevando pertanto, ai fini dell’eventuale incompatibilità, la titolarità o l’esercizio di poteri individuali di gestione; 2) sussista o meno incompatibilità – professionale e/o deontologica – tra il detto ruolo, assunto nell’interesse della STA e il rapporto di tirocinio, che lega il praticante al dominus legale rappresentante Amministratore Unico della stessa”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 50 del 20 Dicembre 2022

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 50 del 20 Dicembre 2022
– Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera (quesito)