Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante non è applicabile ai procedimenti dinanzi ai COA

Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante, sancito dall’art. 473 cod. proc. civ., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari degli avvocati, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell’Ordine, nonché la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato. E’, invece, indispensabile che il requisito del “quorum” prescritto per la validità delle deliberazioni dall’art. 43 del citato R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni (art. 16 D.LGS. Lgt. n. 382 del 1944) sia rispettato, ancorché tale “quorum” sia costituito in concreto con la partecipazione, alla fase deliberativa, di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all’audizione dell’interessato (nella specie, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio una sentenza del CNF che aveva annullato la decisione del Consiglio dell’Ordine, applicativa di una sanzione disciplinare ad un avvocato, censurata perché adottata in violazione del principio dell’immutabilità del collegio giudicante, nonostante che del Collegio avesse fatto parte, sempre, in tutte le fasi del procedimento, un numero di consiglieri rispettoso del “quorum” stabilito dalla legge).

Cassazione Civile, sentenza del 10-12-2002, n. 17548, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Elefante A- P.M. Palmieri R (conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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