Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché -conformemente al suddetto principio del libero convincimento del Giudice- deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021

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– codice: art. 68

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera richiede: “Se, alla luce dell’art. 68 codice deontologico forense, ove si prescrive che «l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale», sia o meno ammissibile che l’avvocato, già nominato dal legale rappresentante di un ente quale difensore del ridetto ente nell’ambito di un processo penale, assuma, in costanza del ridetto mandato professionale, l’incarico (ulteriore) di difensore dello stesso legale rappresentante p.t. del menzionato ente sottoposto (questa volta in qualità di persona fisica) ad un (altro) processo penale (non connesso né da un punto di vista soggettivo né oggettivo al primo), in cui l’ente risulta essere persona offesa/danneggiato, ove occorra anche in presenza di una liberatoria rilasciata dall’ente (preventivamente all’assunzione del nuovo incarico) attestante l’assenza, in concreto di un conflitto di interessi in capo all’avvocato anche a mente dell’art. 24 codice deontologico forense”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 31 Maggio 2023