La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 71 del 6 marzo 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 77 del 6 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 06 Marzo 2026 (estinzione)– Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 30 Dicembre 2019 (sospensione)