Il mancato invio del Mod. 5 ha rilevanza disciplinare

Commette l’infrazione di cui all’art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo → (già art. 15 cod. prev.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →) l’iscritto che si rende inadempiente all’invio della comunicazione annuale obbligatoria (mod.5) di cui all’art. 9 della Legge 141/1992 e 10 del Regolamento dei contributi. (Nella specie, l’omissione aveva riguardato un anno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura, in luogo della sospensione di due mesi irrogata all’incolpato in sede territoriale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza), sentenza n. 172 del 24 Settembre 2021

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 24 Settembre 2021 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 57 del 30 Giugno 2017 (sospensione)