Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 259 del 20 dicembre 2022
– codice: art. 56
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I limiti deontologici all’ascolto del minore d’età da parte dell’avvocato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Napoli Francesco), sentenza n. 251 del 15 Dicembre 2022
Le regole deontologiche che disciplinano l’ascolto del minore
Corte di Cassazione (pres. Tirelli Francesco, rel. Acierno Maria), sentenza n. 7530 del 25 Marzo 2020
Le regole deontologiche che disciplinano l’ascolto del minore non contrastano con la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 38 del 06 Maggio 2019
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 06 Maggio 2019 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 09 Dicembre 2013 (sospensione)