Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 259 del 20 dicembre 2022
– codice: art. 27
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La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grimaldi Bruno, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 215 del 29 Dicembre 2014
L’omesso adempimento del mandato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Ferina Federico), sentenza n. 102 del 24 Luglio 2014
L’obbligo di dare una informazione completa e vera
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Pisano Susanna), sentenza n. 83 del 10 Giugno 2014
Inadempimento al mandato professionale e false rassicurazioni al cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 68 del 16 Aprile 2014
Il dovere di informazione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 218 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 30 Settembre 2010 (avvertimento)