In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice deontologico forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Scotti), SS.UU., sentenza n. 29812 del 19 novembre 2024
Chiavi di ricerca:
– codice: art. 57
– codice: art. 57
Risultati della ricerca: 1
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 05 Luglio 2010 (sospensione)