Il COA di Mantova formula quesito in merito alla possibilità – per i Consiglieri dell’Ordine che si siano avvalsi della difesa tecnica del collega esterno – di poter ricevere dal Consiglio dell’Ordine medesimo il rimborso delle spese legali sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni di Consiglieri dell’Ordine, in analogia con quanto previsto, per gli amministratori locali, dall’art. 86 del D. Lgs. n. 267/2000.

La disposizione richiamata rappresenta una deroga – prevista in via eccezionale a favore degli amministratori locali – all’ordinario principio secondo cui a farsi carico delle spese legali è la persona interessata. Trattandosi di norma eccezionale, la stessa non può essere estesa in via analogica ad altre fattispecie.

Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 6 del 24 Marzo 2023
- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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