Il COA di Lecce chiede di sapere se l’avvocato destinatario di un provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione sia tenuto ad informare il proprio assistito e l’organo giudicante di tale circostanza, nonché a rinunciare a incarichi professionali in relazione ad attività di udienza che cadano nel predetto periodo di sospensione.

L’avvocato sospeso è interdetto dall’esercizio della professione, in ogni sua forma. Pertanto, non solo dovrà astenersi dall’effettuare alcuna attività relativa a incarichi in essere – rinunciando pertanto ai medesimi per la durata della sospensione – ma di tale circostanza dovrà necessariamente notiziare tanto l’assistito quanto l’organo giudicante con il quale si relazioni in ragione del mandato ricevuto, anche onde consentire all’assistito la miglior tutela dei propri diritti e interessi.

Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 8 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 08 Luglio 2021
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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