Il COA di Ivrea chiede di sapere se, ai fini della iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato, il periodo minimo biennale di iscrizione all’albo previsto dall’art. 81 comma 2 lettera c) D.P.R. 115/2002 possa essere calcolato senza tenere conto di eventuale periodo intermedio di cancellazione volontaria per alcuni mesi, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.

Scritto da

in

La disposizione richiamata annovera, tra i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, “iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno due anni”. La formulazione testuale della disposizione, che non fa riferimento alla continuatività dell’iscrizione, sembra pertanto rinviare – più genericamente – a una anzianità di iscrizione almeno biennale. Orbene, come più volte ritenuto dal CNF (cfr. ex multis pareri n. 48/2019 e 57/2018), ai fini del computo della anzianità di iscrizione possono pacificamente cumularsi periodi – seppur discontinui – di iscrizione nell’Albo ferma restando come evidente la detrazione da tale computo dei periodi intermedi di cancellazione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 17 ottobre 2023

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 17 Ottobre 2023
– Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera (quesito)