Il COA di Genova chiede di sapere se sussista conflitto di interessi nel caso di un cui un avvocato – nell’esercizio del mandato ricevuto dal cliente ovvero dopo l’esaurimento del mandato medesimo – abbia allo stesso tempo una controversia di carattere personale con la controparte e se, nel primo caso, il consenso del cliente sia scriminante.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 24, comma 1, del codice deontologico, dispone che “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”.
Bene protetto dalla norma è pertanto, per quel che rileva nella specie, l’interesse del cliente o della parte assistita. Nel caso di specie, per come prospettato nel quesito, non sembrerebbe che, in astratto, l’esistenza di una controversia personale tra l’avvocato e la controparte possa pregiudicare gli interessi del cliente. Resta evidentemente ferma ogni ulteriore valutazione, che esula dalla risposta al quesito, sui profili di mera opportunità. La risposta al quesito determina l’assorbimento dell’ulteriore richiesta relativa all’effetto scriminante del consenso del cliente (su cui v. comunque, ex multis, CNF, sent. n. 174/2022).

Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 5

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– codice: art. 37

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, con nota del 13 marzo 2014, ha richiesto parere in relazione alla coerenza deontologica della condotta di un professionista che “offra o svolga, gratuitamente o con compenso, la propria attività di consulenza professionale presso Comuni, Enti, Associazioni ecc. a favore di loro iscritti o a favore di qualsiasi soggetto”; a completamento del quesito il Consiglio rimettente pone, inoltre, la questione della legittimità dell’operato dell’avvocato, allorché i beneficiari delle sopra indicate prestazioni gli conferiscano successivi e diretti incarichi.

Consiglio Nazionale Forense (Berruti Paolo), parere n. 75 del 22 Ottobre 2014

parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti chiede se costituisca modalità di corretta informazione, anche ai sensi dell’art. 17 C.D. l’indicazione nella carta intestata e negli atti dell’avvocato solo della sigla dell’associazione consumatori di cui l’avvocato sia responsabile localmente (unitamente ai nominativi di altri avvocati parimenti legali dell’associazione) senza indicazione alcuna di “studio Legale” svolgendosi, nel caso specifico, l’attività professionale direttamente nella sede dell’associazione dei consumatori i cui recapiti sono indicati sia nella carta intestata che negli atti.

Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 1 del 16 Gennaio 2013

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 21 Dicembre 2005