Il COA di Genova chiede di sapere se sussista conflitto di interessi nel caso di un cui un avvocato – nell’esercizio del mandato ricevuto dal cliente ovvero dopo l’esaurimento del mandato medesimo – abbia allo stesso tempo una controversia di carattere personale con la controparte e se, nel primo caso, il consenso del cliente sia scriminante.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 24, comma 1, del codice deontologico, dispone che “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”.
Bene protetto dalla norma è pertanto, per quel che rileva nella specie, l’interesse del cliente o della parte assistita. Nel caso di specie, per come prospettato nel quesito, non sembrerebbe che, in astratto, l’esistenza di una controversia personale tra l’avvocato e la controparte possa pregiudicare gli interessi del cliente. Resta evidentemente ferma ogni ulteriore valutazione, che esula dalla risposta al quesito, sui profili di mera opportunità. La risposta al quesito determina l’assorbimento dell’ulteriore richiesta relativa all’effetto scriminante del consenso del cliente (su cui v. comunque, ex multis, CNF, sent. n. 174/2022).

Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 5

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– codice: art. 37

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parere

Il COA di Pavia formula un quesito in materia di rilevanza deontologica della condotta degli avvocati che prestino il proprio servizio, gratuitamente o a carico degli enti, presso sportelli legali istituiti da Comuni, chiedendo, in particolare, di esprimere parere sul contenuto di proprie circolari che impongono alle convenzioni tra enti e professionisti di prevedere clausole atte ad evitare l’insorgere di fattispecie di accaparramento di clientela.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 2 del 16 Gennaio 2019

parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha posto il seguente quesito: se un avvocato possa proporre una convenzione al CRAL della Città Metropolitana, che verrà pubblicato sul sito del CRAL stesso, al fine di offrire agli iscritti di quest’ultimo prestazioni professionali agevolate nel rispetto dei parametri vigenti. Si chiede inoltre se l’offerta di agevolazione debba avere contenuti generici ovvero se possa fare riferimento a percentuali di sconto specifiche e ai “primi colloqui orientativi gratuiti”.

Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 82 del 12 Dicembre 2018

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 20 Giugno 2013 (avvertimento)