In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio territoriale ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perchè in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 196 del 13 maggio 2024
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 11 Giugno 1992 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Novembre 1989