Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nell’intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva accusato la collega di controparte di aver redatto un atto giudiziario che, a suo dire, “nemmeno quando era praticante avrebbe redatto in tale maniera”, nonché di aver tenuto, sempre a suo dire, “atteggiamenti estorsivi e minacciosi”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 134 del 5 luglio 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza n. 129 del 17 luglio 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 05 Luglio 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 11 del 08 Marzo 2019 (sospensione)
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