Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ex art. 36 co. 6 L. n. 247/2012, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.
Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 22463 del 26 luglio 2023
– codice: art. 69
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Il Consigliere forense deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 390 del 25 Ottobre 2024
Consigliere dell’Ordine: la potenziale rilevanza disciplinare dell’inadempimento all’incarico istituzionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 390 del 25 Ottobre 2024
La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016
Figli minori: la genitorialità può essere una causa di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 12 Novembre 2012 (censura)