Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ex art. 36 co. 6 L. n. 247/2012, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.
Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 22463 del 26 luglio 2023
– codice: art. 31
Risultati della ricerca: 77
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporto di fiducia – Appropriazione indebita – Incasso di assegni a seguito di apposizione di firma falsa – Comunicazione di false informazioni – Illecito disciplinare – Radiazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Pisapia Gian Domenico), sentenza n. 37 del 28 Febbraio 1992
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Incasso e trattenuta di somme di spettanza del cliente – Incarico di liquidatore – Rendiconto incompleto – Omessa contabilizzazione e distrazione di somme – Altri addebiti – Sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens Franzo, rel. Cagnani Raoul), sentenza n. 129 del 19 Settembre 1989
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 19 Settembre 1989 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Ottobre 1988