Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026
– codice: art. 35
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La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 194 del 19 Dicembre 2014
L’uso del titolo professionale nella lingua di origine
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Salazar Michele), sentenza n. 115 del 26 Settembre 2014
Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014
I limiti alla “pubblicità” informativa
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014
Vietato ingenerare confusione tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014
I limiti alla “pubblicità” professionale dopo il c.d. Decreto Bersani
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Damascelli Antonio), sentenza n. 40 del 15 Marzo 2013
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 37 del 13 Marzo 2013
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 204 del 28 Dicembre 2012
I limiti alla “pubblicità” professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 170 del 29 Novembre 2012
I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 152 del 15 Ottobre 2012
Le informazioni sull’esercizio professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 152 del 15 Ottobre 2012
I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 39 del 02 Marzo 2012
Pubblicità attività professionale – Limiti – Accaparramento di clientela – Nozione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Bianchi Nicola), sentenza n. 183 del 21 Dicembre 2009
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 21 Dicembre 2009 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 07 Luglio 2009