I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 132 del 18 aprile 2024

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– codice: art. 21

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sentenza

IMPUGNAZIONI CIVILI – IMPUGNAZIONI IN GENERALE – NOTIFICAZIONE – DELLA SENTENZA IMPUGNATA – TERMINI – PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Notificazione della sentenza a procuratore iscritto all’albo – Validità – Cessazione di fatto dell’attività professionale – Irrilevanza – Decadenza dal termine di impugnazione – Rimessione in termini – Esclusione.

Corte di Cassazione (pres. Manna Antonio, rel. Mercolino Guido), sentenza n. 487 del 10 Gennaio 2019

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 16 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 29 Settembre 2017 (sospensione)