Giudizio disciplinare e giudizio penale – Sospensione facoltativa del procedimento disciplinare – Presupposto – Indispensabile acquisizione dal processo penale di elementi di prova – Insindacabilità nel giudizio di legittimità.

L’art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l’effetto, subordina l’operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile – secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità – acquisire elementi di prova del processo penale.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. De Masi), SS.UU., sentenza n. 30650 del 3 novembre 2023

abc, Giurisprudenza Cassazione

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