Espressioni sconvenienti od offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021

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– codice: art. 64

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 324 del 20 Settembre 2024 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 21 Gennaio 2022 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13072 del 16 Maggio 2025 (respinge)