Espressioni sconvenienti od offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021

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sentenza

Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione – Accertamento requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Sussiste. Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Accaparramento di clientela – Incarico al professionista a mezzo apposizione di firma raccolta su modulo prestampato da segretaria di agenzia assicurativa – Illecito disciplinare – Sussiste.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Panuccio Vincenzo, rel. Caddeo Paolo), sentenza n. 124 del 06 Novembre 1995

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 20 Luglio 1989 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 20 Dicembre 1980 (sospensione)