La previsione dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l’avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione. E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente. Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell’avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio asistito, a nulla rilevando in contrario né l’inesistenza di una norma di legge che predichi l’illiceità o l’invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102.
– codice: art. 70
Risultati della ricerca: 56
La mancata risposta dell’avvocato all’invito del COA di fornire chiarimenti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. De Giorgi Antonio), sentenza n. 119 del 23 Luglio 2015
Si chiede, a seguito della sospensione degli Avvocati morosi ai sensi dell’art. 6 Reg. n. 3/2013 approvato in attuazione dell’art. 35 L. 247/2012, a quali organi sia necessario comunicare il relativo provvedimento (Quesito n. 58, COA di Urbino)
Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), sentenza n. 74 del 17 Luglio 2015
Costituzione di associazione professionale e omessa comunicazione al COA di appartenenza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 194 del 19 Dicembre 2014
L’avvocato ha (tuttora) l’obbligo di riscontrare, seppur negativamente, la richiesta di chiarimenti rivoltagli dal COA
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 57 del 16 Aprile 2014
La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 223 del 30 Dicembre 2013
La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 228 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 09 Novembre 2010 (censura)