La previsione dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l’avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione. E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente. Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell’avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio asistito, a nulla rilevando in contrario né l’inesistenza di una norma di legge che predichi l’illiceità o l’invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102.
– codice: art. 6
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L’obbligo di attendere in udienza l’arrivo del collega avversario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 160 del 11 Novembre 2015
Il COA di Palermo chiede se “sussista incompatibilità con la professione di avvocato, nel caso in cui un iscritto assuma l’ufficio di Giudice Popolare da svolgersi presso la Corte di Assise o la corte d’Assise d’Appello dello stesso distretto in cui svolge l’attività libero professionale”.
Consiglio Nazionale Forense (Amadei Fausto), parere n. 92 del 17 Settembre 2015
Avvocati di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 114 del 22 Luglio 2015
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Mariani Marini Alarico), sentenza n. 96 del 16 Luglio 2015
I fondamentali principi della deontologia
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 112 del 26 Settembre 2014
Il cliente poco collaborativo non esonera l’avvocato dal dovere di diligenza e competenza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 7 del 20 Febbraio 2014
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Ferina Federico), sentenza n. 196 del 21 Ottobre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 21 Ottobre 2013 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 24 Settembre 2010 (avvertimento)