La previsione dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l’avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione. E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente. Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell’avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio asistito, a nulla rilevando in contrario né l’inesistenza di una norma di legge che predichi l’illiceità o l’invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102.
– codice: art. 50
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Sul dovere di verità dell’avvocato
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Il dovere di verità e lealtà dell’avvocato, fuori e dentro il processo
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Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi
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L’introduzione in giudizio di prove false
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L’introduzione in giudizio di prove false: l’illecito non è escluso dalla rinuncia alla prova stessa
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L’uso consapevole di documenti falsi
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Il reato disciplinarmente non tipizzato è un illecito deontologico a forma libera
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 116 del 03 Maggio 2016
La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gulieri Guido), decisione n. 1 del 22 Febbraio 2016
L’introduzione in giudizio di prove false
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 268 del 31 Dicembre 2015
L’intimazione di precetto e la proposizione di azioni processuali in mala fede
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 243 del 30 Dicembre 2015
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 30 Dicembre 2015 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 08 Maggio 2012 (censura)