La previsione dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l’avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione. E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente. Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell’avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio asistito, a nulla rilevando in contrario né l’inesistenza di una norma di legge che predichi l’illiceità o l’invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102.
– codice: art. 34
Risultati della ricerca: 7
Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso: l’obbligo di rinunciare agli incarichi è inderogabile
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale), ordinanza n. 11519 del 02 Maggio 2025
Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso: l’obbligo di rinunciare agli incarichi è inderogabile
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Feliziani Paolo), sentenza n. 290 del 05 Luglio 2024
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Feliziani Paolo), sentenza n. 290 del 05 Luglio 2024
Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: la rilevanza del conflitto di interessi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Feliziani Paolo), sentenza n. 290 del 05 Luglio 2024
L’azione contro il cliente per il pagamento del compenso professionale presuppone la rinuncia al mandato
CDD di Bologna (pres. Spezia Franco, rel. Spiotta Fabio), decisione n. 21 del 15 Aprile 2019
L’azione contro il cliente per il pagamento del compenso professionale presuppone la rinuncia al mandato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 164 del 29 Novembre 2018
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha chiesto, con nota 19 novembre 2014 Prot. n. 257/14, parere in relazione alla applicabilità dell’art. 34 del nuovo Codice deontologico forense agli avvocati degli enti pubblici.
Consiglio Nazionale Forense (Berruti Paolo), parere n. 100 del 19 Novembre 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 100 del 19 Novembre 2014– Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera (quesito)