La previsione dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l’avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione. E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente. Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell’avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio asistito, a nulla rilevando in contrario né l’inesistenza di una norma di legge che predichi l’illiceità o l’invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102.
– codice: art. 22
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L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Del Paggio Lucio, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 322 del 20 Ottobre 2016
Le minacce sono un illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Cerè Donatella), sentenza n. 221 del 25 Luglio 2016
Il palpeggiamento è un illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 201 del 14 Luglio 2016
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 202 del 14 Luglio 2016
La potenziale rilevanza deontologica dell’azione giudiziale infondata e manifestamente inammissibile nel merito
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La violazione dell’obbligo di comportarsi con probità, dignità e decoro è un illecito deontologico a forma libera
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 112 del 03 Maggio 2016
Il reato disciplinarmente non tipizzato è un illecito deontologico a forma libera
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 116 del 03 Maggio 2016
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 112 del 02 Maggio 2016
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 52 del 23 Marzo 2016
Sanzione aggravata per l’avvocato che tradisca il rapporto fiduciario sottraendo subdolamente somme ai propri assistiti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 128 del 23 Luglio 2015
Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 147 del 10 Novembre 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 10 Novembre 2014 (accoglie) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 19 Dicembre 2012 (radiazione)