La previsione dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l’avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione. E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente. Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell’avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio asistito, a nulla rilevando in contrario né l’inesistenza di una norma di legge che predichi l’illiceità o l’invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102.
– codice: art. 17
Risultati della ricerca: 45
Vietato stabilire la sede dello studio legale presso un’associazione di categoria
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 29 del 07 Marzo 2016
L’informazione sull’esercizio dell’attività professionale deve essere la più chiara possibile
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Savi Stefano), sentenza n. 30 del 07 Marzo 2016
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 7 del 17 Febbraio 2016
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 8 del 17 Febbraio 2016
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Amadei Fausto), sentenza n. 206 del 28 Dicembre 2015
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 163 del 11 Novembre 2015
La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 163 del 11 Novembre 2015
L’illecito disciplinare “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 137 del 18 Settembre 2015
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 118 del 23 Luglio 2015
Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 118 del 23 Luglio 2015
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Damascelli Antonio), sentenza n. 26 del 11 Marzo 2015
I limiti alla “pubblicità” professionale dopo il c.d. Decreto Bersani
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Pisano Susanna), sentenza n. 13 del 10 Marzo 2015
La cd “liberalizzazione” della “pubblicità” professionale non preclude un suo controllo deontologico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Pisano Susanna), sentenza n. 13 del 10 Marzo 2015
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano formula quesito in merito alla possibilità per l’iscritto di fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria di grandezza di metri 6×2 di altezza all’interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all’interno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste dei mass-media che seguono l’evento sportivo e se sia possibile specificare, in tal sede, il ramo di attività in cui lo studio afferma di operare con prevalenza.
Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 5 del 20 Febbraio 2015
Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 207 del 29 Dicembre 2014
La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 194 del 19 Dicembre 2014
Quesito del COA di Ancona: è lecito fare pubblicità informativa professionale sulla superficie di un automezzo (ad es., pulmino o autobus)?
Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 12 del 26 Marzo 2014
Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014
I limiti alla “pubblicità” informativa
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014
Vietato ingenerare confusione tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 05 Luglio 2010 (sospensione)