La previsione dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l’avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione. E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente. Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell’avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio asistito, a nulla rilevando in contrario né l’inesistenza di una norma di legge che predichi l’illiceità o l’invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102.
– codice: art. 14
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La violazione dell’obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 117 del 03 Maggio 2016
Il dovere di competenza e quello di aggiornamento professionale sono strettamente connessi tra loro
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Losurdo Anna), sentenza n. 97 del 02 Maggio 2016
Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Losurdo Anna), sentenza n. 97 del 02 Maggio 2016
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Losurdo Anna), sentenza n. 97 del 02 Maggio 2016
Violazione del dovere di formazione e individuazione della sanzione (non tipizzata)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Losurdo Anna), sentenza n. 97 del 02 Maggio 2016
La violazione del dovere di competenza nell’adempimento del mandato professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Geraci Diego), sentenza n. 98 del 02 Maggio 2016
La violazione del dovere di competenza nell’adempimento del mandato professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 54 del 07 Aprile 2016
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Esposito Angelo), sentenza n. 2 del 23 Gennaio 2016
Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di archiviazione (tantopiù da parte dell’esponente)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Amadei Fausto), sentenza n. 222 del 28 Dicembre 2015
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 53 del 14 Marzo 2015
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Mariani Marini Alarico), sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Maggio 2012 (sospensione)