La previsione dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l’avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione. E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente. Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell’avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio asistito, a nulla rilevando in contrario né l’inesistenza di una norma di legge che predichi l’illiceità o l’invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102.
– codice: art. 13
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Masi Maria), sentenza n. 155 del 22 Novembre 2018
Formazione continua: le cause di esenzione ed esonero operano retroattivamente
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Procedimento disciplinare: l’impedimento (generico) a comparire all’udienza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Merli Enrico), sentenza n. 257 del 31 Dicembre 2015
Il Consiglio dell’Ordine di Bologna chiede se l’assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio precedente costituisca condizione per il mantenimento dell’iscrizione dell’avvocato negli elenchi dei difensori d’ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Consiglio Nazionale Forense (Amadei Fausto), parere n. 112 del 18 Novembre 2015
L’uso (illecito) di telefonino da parte di un cliente detenuto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Salazar Michele), sentenza n. 84 del 10 Giugno 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 10 Giugno 2014 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 22 Giugno 2011 (avvertimento)