Elezioni forensi: la carica consiliare di durata inferiore al biennio non è computata ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo

In tema di elezioni forensi, il divieto di terzo mandato consecutivo stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017 non ricorre nel caso in cui la carica consiliare abbia avuto una durata inferiore al biennio, trattandosi di un periodo insufficiente ad attuare quel particolare consolidamento con l’elettorato (c.d. «cristallizzazione della rappresentanza»), che la ratio del divieto de quo intende appunto scongiurare. In particolare, secondo una interpretazione letterale e comunque da ritenersi preferibile avuto riguardo al bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco, il periodo minimo previsto dalla norma per escludere dal computo della consecutività dei mandati riguarda la posizione del singolo consigliere e non già la consiliatura ovvero la durata del Consiglio nel suo complesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 112 del 1° giugno 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 113 del 1° giugno 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 114 del 1° giugno 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 82 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 81 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 80 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 75 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 74 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 64 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 63 del 26 aprile 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 9 del 7 marzo 2022, la quale per prima ha motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 8566/2021, secondo cui detto periodo minimo andrebbe invece inteso in senso oggettivo e non soggettivo, sicché non riguarderebbe il «mandato» del consigliere bensì la «consiliatura» ovvero la «durata del Consiglio».
Si segnala, infine, che nei predetti giudizi, le conclusioni del P.G. sono state significativamente conformi a quanto poi deciso dal CNF.

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parere

Il COA di Roma formula quesito in merito all’istanza – pervenuta da un Consigliere dello stesso Ordine – volta ad accedere all’elenco degli iscritti votanti alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. Premessa una compiuta disamina della normativa applicabile, il COA chiede di sapere: a) se la predetta richiesta debba essere indirizzata al COA ovvero alla Commissione elettorale; b) se la predetta debba essere formulata in termini di mera istanza di accesso agli atti ex legge n. 241/90 ovvero come istanza di accesso civico ex d. lgs. n. 33/2013; c) se, ove correttamente proposta, detta richiesta debba essere accolta ovvero rigettata; d) in caso di accoglimento, in che termini sia possibile contemperare l’esigenza di interpello dei controinteressati, in uno con il rispetto dei principi di anonimizzazione e di minimizzazione con la materiale consegna di un completo “elenco dei votanti”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 23 Giugno 2023

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 11 Novembre 2022 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 09 Novembre 2018 (sospensione)