Domicilio digitale e avvocato extra districtum

A seguito dell’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dall’art. 16-sexies d.l. 18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente, anche se l’avvocato destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Tale principio di diritto, enunciato riguardo al processo civile, va esteso al processo dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile, i quali, invece, unicamente per il giudizio di cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.; art. 16-sexies, d.l. n.179/2012) prescrivono che, in mancanza di espresse indicazioni, le notificazioni devono essere effettuate in cancelleria.

Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

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parere

Il Comune di Montella chiede di sapere se: “l’avvocato dipendente a tempo pieno ed indeterminato Responsabile dell‘Ufficio Legale del Comune di Montella (AV), iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo (art. 3, comma 4, lett, b), R.D.L. n. 1578/1933), possa ricevere ed accettare mandato a difendere amministratori, responsabili di settore e dipendenti comunali tutti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per atti o fatti connessi direttamente all’espletamento del mandato elettivo o del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio e ricevendo dagli interessati la procura ad litem, sempre che non sussista conflitto di interessi per dolo o colpa grave, anche potenziale, nei confronti del Comune”.

Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 45 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 20 Luglio 2012 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 16 Luglio 2008 (avvertimento)