L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Trattasi, in particolare, di illecito deontologico istantaneo che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Ollà), sentenza n. 135 del 18 luglio 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 183.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 18 Luglio 2020 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 25 Novembre 2016 (censura)