DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI PROBITÀ, DIGNITÀ , DECORO ED INDIPENDENZA – SUSSISTENZA

Viola il divieto di accaparramento di clientela nonché i doveri di dignità e decoro della professione l’Avvocato che assume incarichi per il tramite di un procacciatore e costituisce aggravante il fatto di ottenere, suo tramite, il rilascio da parte del cliente di un mandato in bianco dietro promessa, a quest’ultimo, di un compenso.
(Nel caso di specie il professionista, a mezzo del procacciatore otteneva dal cliente, sulla promessa di ricevere “un bel regalo”, la firma di un foglio in bianco)

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Trimonti, rel. Trimonti), decisione n. 70 del 26 maggio 2022

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 53

Risultati della ricerca: 70

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 22 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 25 Marzo 2014 (sospensione)