DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI PROBITÀ, DIGNITÀ , DECORO ED INDIPENDENZA – SUSSISTENZA

Viola il divieto di accaparramento di clientela nonché i doveri di dignità e decoro della professione l’Avvocato che assume incarichi per il tramite di un procacciatore e costituisce aggravante il fatto di ottenere, suo tramite, il rilascio da parte del cliente di un mandato in bianco dietro promessa, a quest’ultimo, di un compenso.
(Nel caso di specie il professionista, a mezzo del procacciatore otteneva dal cliente, sulla promessa di ricevere “un bel regalo”, la firma di un foglio in bianco)

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Trimonti, rel. Trimonti), decisione n. 70 del 26 maggio 2022

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– codice: art. 37

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sentenza

Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione – Accertamento requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Sussiste. Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Accaparramento di clientela – Incarico al professionista a mezzo apposizione di firma raccolta su modulo prestampato da segretaria di agenzia assicurativa – Illecito disciplinare – Sussiste.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Panuccio Vincenzo, rel. Caddeo Paolo), sentenza n. 124 del 06 Novembre 1995

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 20 Luglio 1989 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 20 Dicembre 1980 (sospensione)