DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI PROBITÀ, DIGNITÀ , DECORO ED INDIPENDENZA – SUSSISTENZA

Viola il divieto di accaparramento di clientela nonché i doveri di dignità e decoro della professione l’Avvocato che assume incarichi per il tramite di un procacciatore e costituisce aggravante il fatto di ottenere, suo tramite, il rilascio da parte del cliente di un mandato in bianco dietro promessa, a quest’ultimo, di un compenso.
(Nel caso di specie il professionista, a mezzo del procacciatore otteneva dal cliente, sulla promessa di ricevere “un bel regalo”, la firma di un foglio in bianco)

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Trimonti, rel. Trimonti), decisione n. 70 del 26 maggio 2022

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– codice: art. 37

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parere

Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) riguarda la possibilità di svolgere pubblicità informativa (riguardante l’organizzazione dello studio, i servizi offerti, le materie trattate ed i prezzi di singole prestazioni) attraverso apposita stabile organizzazione, interna od esterna allo studio professionale, e la sua compatibilità con gli articoli 17 (informazioni sull’attività professionale), 17-bis (modalità d’informazione) e 19 (divieto di accaparramento di clientela) del codice deontologico.

Consiglio Nazionale Forense (Bianchi Nicola), parere n. 65 del 12 Dicembre 2007

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 11 Settembre 2001 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 23 Novembre 1999 (sospensione)