Determinazione della sanzione e comportamento processuale dell’incolpato

Il “comportamento complessivo dell’incolpato” può assumere una valenza autonoma ai fini della determinazione in concreto della sanzione disciplinare, ex art. 21 co. 2 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, l’incolpato aveva ricusato a più riprese l’intero collegio giudicante e poi proposto, in sede di gravame, quattordici motivi di impugnazione, articolati in plurimi sottomotivi, spesso coincidenti, reiterati e ridondanti, tutti ritenuti infondati).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 06 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 42 del 30 Giugno 2018 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8777 del 30 Marzo 2021 (respinge)