Il “comportamento complessivo dell’incolpato” assume una valenza autonoma ai fini della determinazione in concreto della sanzione disciplinare, ex art. 21 co. 2 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato ripetute richieste di rinvio solo qualche ora prima dell’udienza ed ivi comunque proposto richieste istruttorie giudicate tardive e pretestuose. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto la richiesta dell’incolpato di mitigare la sanzione irrogata dal Consiglio territoriale).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 31 Ottobre 2019 (respinge) (radiazione)– Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 22 Gennaio 2018 (radiazione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25950 del 16 Novembre 2020 (respinge)