Deposito del reclamo elettorale direttamente al CNF e successiva presentazione al COA (ma comunque nei termini per l’impugnazione)

Allorché il reclamo elettorale sia stato depositato direttamente al CNF e, solo successivamente, notificato al Consiglio dell’Ordine (nella specie, a mezzo PEC), l’impugnazione deve ritenersi tempestiva e comunque idonea al raggiungimento dello scopo se pervenuta al COA stesso nei termini per la proposizione del gravame.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Patelli), sentenza n. 12 del 11 marzo 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 26 Aprile 2023 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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