Decisione disciplinare: l’omessa indicazione dell’autorità e del termine per l’impugnazione

L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell’impugnazione non è causa di nullità né giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell’incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).

Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 366, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 15 settembre 2010, n. 64.

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 38

Risultati della ricerca: 26

parere

Il COA di Torino formula quesito in merito alla correttezza sul piano deontologico della condotta dell’avvocato che registri una conversazione intercorsa con un collega e alla presenza di altre persone durante l’espletamento di una procedura esecutiva, senza il preventivo consenso e all’insaputa dei presenti, chiedendo se tale condotta possa ritenersi consentita, in deroga a quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 del Codice Deontologico Forense, qualora la registrazione sia effettuata al solo scopo di dimostrare in giudizio la violazione del diritto di difesa del proprio assistito e la commissione di reati da parte di ufficiale giudiziario proibente l’accesso.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 27 Gennaio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 30 Maggio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 22 Ottobre 2010 (avvertimento)