Conflitto di interessi anche solo potenziale: l’illecito di pericolo non presuppone la produzione di un danno

L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 18 aprile 2025

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 18 Aprile 2025 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 07 Giugno 2021 (sospensione)