L’art. 24 cdf mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 18 aprile 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 18 Aprile 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 07 Giugno 2021 (sospensione)
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