Compensazione: i limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla controparte a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari

Incorre in violazione deontologica l’avvocato che trattenga la somma inviata da controparte soccombente in un giudizio promosso dal cliente senza che ne ricorrano le condizioni previste all’art. 41 CD previgente (ora, art. 30 CDFArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo →), quanto meno per la somma capitale liquidata a favore del cliente ed, inoltre, viola l’art. 44 CD previgente (ora, art. 31 CDFArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →), compensando in modo improprio e senza il consenso della parte assistita somme ricevute dalla stessa con somme liquidate in sentenza a carico della controparte.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Sandri), decisione n. 50 del 27 settembre 2017

Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

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– codice: art. 68

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera richiede: “Se, alla luce dell’art. 68 codice deontologico forense, ove si prescrive che «l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale», sia o meno ammissibile che l’avvocato, già nominato dal legale rappresentante di un ente quale difensore del ridetto ente nell’ambito di un processo penale, assuma, in costanza del ridetto mandato professionale, l’incarico (ulteriore) di difensore dello stesso legale rappresentante p.t. del menzionato ente sottoposto (questa volta in qualità di persona fisica) ad un (altro) processo penale (non connesso né da un punto di vista soggettivo né oggettivo al primo), in cui l’ente risulta essere persona offesa/danneggiato, ove occorra anche in presenza di una liberatoria rilasciata dall’ente (preventivamente all’assunzione del nuovo incarico) attestante l’assenza, in concreto di un conflitto di interessi in capo all’avvocato anche a mente dell’art. 24 codice deontologico forense”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 31 Maggio 2023