Tag: cdf (nuovo) art. 31

  • SOMME INCASSATE PER CONTO DEL CLIENTE – COMPENSAZIONE – VIOLAZIONE ART 31 CDF – SUSSISTENZA

    Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che trattenga somme ricevute per conto della parte assistita, in assenza del suo consenso e comunque in violazione dell’art. 31 cdf, imputandole a pagamento del proprio onorario, anche perché in ambito disciplinare non trovano applicazione le norme civilistiche sulla compensazione poiché la condotta richiesta all’avvocato è diversa ontologicamente ed attiene ad una sfera di valori a tutela della dignità della classe forense (nel caso di specie il professionista non aveva messo immediatamente a disposizione del cliente la somma di euro 3640,00 ricevuta per suo conto del cliente, avendole imputate a titolo di compensazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Pellegrino, rel. Marotta), decisione n. 29 del 9 maggio 2024

  • Compensazione: come e quando l’avvocato può trattenere le somme ricevute da terzi per conto del cliente

    In deroga all’art. art. 31 co. 1 cdf (secondo cui “L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa”), l’avvocato può trattenere le somme da chiunque ricevute:

    • a titolo di rimborso delle spese o delle anticipazioni sostenute, anche senza il consenso del cliente, a cui deve però dare avviso (art. 31 co. 2 cdf);
    • a titolo di compenso professionale, con il consenso del cliente sul trattenimento (art. 31 co. 3 lett. a cdf) oppure sull’importo del compenso stesso (art. 31 co. 3 lett. c cdf), ovvero se si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita (art. 31 co. 3 lett. b cdf), con la precisazione che, se le abbia incassate solo in parte o comunque in misura inferiore a quella poi liquidata giudizialmente, egli può legittimamente trattenere la (sola) differenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 114 del 18 aprile 2025

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Santinon), sentenza n. 80 del 28 marzo 2025

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Vìola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 31 cdf), l’avvocato che trattiene, oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Santinon), sentenza n. 80 del 28 marzo 2025

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Vìola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 31 cdf), l’avvocato che trattiene, oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 472 del 30 dicembre 2024

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 320 del 16 settembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022.

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Vìola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 31 cdf), l’avvocato che trattiene, oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 320 del 16 settembre 2024

  • Sull’obbligo di trasmettere immediatamente al cliente le somme incassate per suo conto

    L’avvocato deve immediatamente trasmettere al proprio assistito le somme riscosse per conto dello stesso (art. 30 co. 2 cdf e art. 31 co. 1 cdf), non essendo sufficiente all’assolvimento di tale obbligo la mera messa a disposizione delle somme stesse presso il proprio Studio legale, specie allorché il cliente rifiuti di ivi presentarsi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 222 del 27 maggio 2024

  • La compensazione civile non deroga alle ipotesi in cui l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf, già art. 44 codice previgente), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. L’operatività della norma disciplinare non viene meno in presenza dei presupposti per la compensazione legale, che non opera in presenza di un divieto stabilito dalla legge (art. 1246, n. 5, c.c.). Ma in ogni caso, quand’anche operasse, l’istituto della compensazione non potrebbe mai escludere l’illecito disciplinare, giacché la deontologia forense è retta da precetti speciali suoi propri, che definiscono la correttezza e la lealtà dell’operato dell’avvocato a prescindere dalla sua eventuale liceità civile o penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 121 del 13 giugno 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022.

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf, già 44 codice previgente), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 121 del 13 giugno 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022.