Compensazione: i limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla controparte a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari

Incorre in violazione deontologica l’avvocato che trattenga la somma inviata da controparte soccombente in un giudizio promosso dal cliente senza che ne ricorrano le condizioni previste all’art. 41 CD previgente (ora, art. 30 CDFArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo →), quanto meno per la somma capitale liquidata a favore del cliente ed, inoltre, viola l’art. 44 CD previgente (ora, art. 31 CDFArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →), compensando in modo improprio e senza il consenso della parte assistita somme ricevute dalla stessa con somme liquidate in sentenza a carico della controparte.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Sandri), decisione n. 50 del 27 settembre 2017

Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

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– codice: art. 21

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parere

Il COA di Firenze chiede di sapere se: 1. Il Praticante iscritto nel relativo Registro, una volta completati i 6 mesi di pratica, e volendo, successivamente, sostituire i restanti 12 mesi con il diploma delle SSPL o con il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari possa cancellarsi da Registro oppure se debba rimanere iscritto sino al rilascio del certificato di compiuta pratica; 2. se si deve procedere alla cancellazione d’ufficio del Praticante dal relativo Registro, una volta rilasciato il certificato di compiuta pratica ed il Praticante non sia abilitato al patrocinio sostitutivo (art. 17, comma 10 lett. b); 3. se gli effetti della cancellazione di cui all’art. 17, comma 11 lett. B comportano anche la cancellazione automatica dal Registro dei Praticanti, oltre che dall’Elenco degli abilitati a questo allegato, senza osservare la procedura prevista dai commi 12, 13 e 14.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 61 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 18 Marzo 2014 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 24 Gennaio 2012 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25012 del 25 Novembre 2014 (respinge)