Incorre in violazione deontologica l’avvocato che trattenga la somma inviata da controparte soccombente in un giudizio promosso dal cliente senza che ne ricorrano le condizioni previste all’art. 41 CD previgente (ora, art. 30 CDFArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo →), quanto meno per la somma capitale liquidata a favore del cliente ed, inoltre, viola l’art. 44 CD previgente (ora, art. 31 CDFArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →), compensando in modo improprio e senza il consenso della parte assistita somme ricevute dalla stessa con somme liquidate in sentenza a carico della controparte.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Sandri), decisione n. 50 del 27 settembre 2017
Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO
– codice: art. 15
Risultati della ricerca: 80
L’attuale connotazione penalistica delle sanzioni disciplinari, tra “favor rei” e “tempus regit actum”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Piacci Bruno), sentenza n. 123 del 23 Luglio 2015
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 53 del 14 Marzo 2015
Inammissibile la qlc sul regolamento CNF per la formazione continua
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 50 del 16 Aprile 2014
Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 50 del 16 Aprile 2014
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Mariani Marini Alarico), sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Maggio 2012 (sospensione)