Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il quesito (della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense Servizio iscrizioni e contributi) concerne la decorrenza degli effetti dei provvedimenti di cancellazione dall’albo, e la conseguente sorte degli obblighi previdenziali che discendono dalla iscrizione all’albo.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Gli effetti del provvedimento di cancellazione operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della delibera di cancellazione da parte del Consiglio dell’ordine, in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva in ogni caso diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale complessa decorrono dal momento del suo perfezionamento (cfr. A. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XIII ed., Napoli, 1982, 637, e, più recentemente, R. Villata, L’atto amministrativo – sez. III-efficacia e validità-, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, Diritto amministrativo, I, Bologna, 1993, 1452).
    Il principio descritto può essere applicato al caso della cancellazione dall’Albo degli avvocati, con la conseguenza che l’efficacia della cancellazione decorre dall’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine competente; è però necessario operare la seguente precisazione che tiene conto della distinzione tra provvedimenti favorevoli e provvedimenti negativi.
    Il principio della decorrenza ex nunc degli effetti dell’atto può assistere l’interprete allorquando si tratti di definire la decorrenza degli effetti del provvedimento di cancellazione in tutti i casi in cui la cancellazione medesima si ponga come provvedimento negativo rispetto all’iscritto (es.: cancellazione per causa di incompatibilità), provvedimento nei confronti del quale la situazione giuridica soggettiva dell’interessato si atteggi in termini oppositivi; non così con riguardo alla cancellazione che consegua ad un’istanza dell’iscritto, laddove si consideri che rispetto ad essa la posizione giuridica soggettiva dell’istante assume carattere pretensivo. Se nel primo caso la delibera di cancellazione, incidendo negativamente sulla sfera giuridica dei destinatari, non può assumere efficacia retroattiva (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 10 settembre 1991, n. 705, in Cons. Stato 1991, I, 1301), nel secondo caso, derivando dalla cancellazione un effetto favorevole per l’interessato, quale il mancato assoggettamento al pagamento della quota annuale, ben può l’amministrazione disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione: “l’amministrazione può discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835, in Cons. Stato 1993, I, 1471).
    E’ peraltro evidente che nel caso di specie il potere discrezionale dell’organo competente debba essere esercitato con particolare prudenza; l’efficacia retroattiva del provvedimento di cancellazione deve essere disposta secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista. Sarebbe pertanto viziato da eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluta irragionevolezza un provvedimento che, anche accogliendo un’istanza in tal senso dell’iscritto, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con conseguenze negative evidenti in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali dell’avvocato iscritto. Per altro verso sarebbe anche incongruo che una richiesta di cancellazione magari esaminata con ritardo dal Consiglio dell’ordine competente venisse accolta con decorrenza successiva a quella della data della presentazione della domanda, con conseguente indebito protrarsi dell’assoggettamento del professionista agli obblighi inerenti l’iscrizione.
    A titolo orientativo, senza peraltro limitare in alcun modo la sfera di discrezionalità (e di responsabilità) del Consiglio dell’ordine, può essere ritenuto un criterio coerente con la disciplina normativa dell’istituto della cancellazione e con l’esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti nella fattispecie quello di fare riferimento alla manifestazione di volontà dell’iscritto, nel senso di disporre una cancellazione con effetti a decorrere dalla richiesta in tal senso dell’iscritto.
    Ciò che qui conta in ogni caso sottolineare è che la delibera di cancellazione con effetti retroattivi è comunque efficace fino all’eventuale declaratoria di illegittimità a seguito dell’esperimento delle vie giudiziarie, e che pertanto i relativi presunti vizi non possono che essere fatti valere da chi ne abbia interesse attivando la cognizione e la prudente valutazione caso per caso del giudice competente.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 53

  • Il quesito (dell’Ordine degli Avvocati di Roma) concerne la regolarità e la conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 17 e 18 del codice deontologico di un sito internet di uno studio legale.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione ritiene di non potersi esprimere sul caso specifico di cui alla richiesta di parere, giacché la questione potrebbe costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale forense in sede disciplinare. La Commissione rileva altresì che non risulta a priori preclusa all’avvocato l’apertura di un sito internet, purché si rimanga nei limiti della cd. “pubblicità informativa”; osserva inoltre che la Commissione deontologica del Consiglio nazionale forense sta in queste settimane predisponendo una proposta di modifica del vigente codice deontologico forense, proprio allo scopo di offrire criteri e parametri più precisi idonei a regolamentare fattispecie come quella di cui al quesito in oggetto.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 52

  • Il quesito (del COA di Palermo) verte sulla possibilità di iscrivere di diritto nell’albo degli avvocati un interessato che abbia svolto per diversi anni l’attività di magistrato onorario (VPO e GOT).

    “La Commissione, in relazione al tema proposto, non può che ribadire quanto già espresso con i proprî precedenti pareri (cfr. di recente par. 25 giugno 2009, n. 25) circa il carattere eccezionale della disposizione di cui all’art. 30 l.p.f.; ne consegue l’impossibilità di estensione analogica ad altri soggetti, anche a prescindere dall’entità o dalla qualità dell’attività svolta in passato.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 21 luglio 2010, n. 46

  • Il quesito (del COA di Barcellona Pozzo di Gotto) verte sulla possibilità di autorizzare “la ripetizione del quarto trimestre o, in alternativa, lo svolgimento di un quinto semestre di pratica forense nell’ipotesi in cui il Consiglio dell’Ordine non abbia convalidato il quarto semestre di pratica svolto all’estero a causa della mancanza di certificazione attestante la partecipazione alle prescritte venti udienze semestrali”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Deve, anzitutto, ribadirsi, in linea con precedenti pareri di questa Commissione (cfr. parere 31 luglio 2007 reso su richiesta del COA di Vicenza e parere 4 luglio 2001 reso su richiesta del COA di Cesena), che le disposizioni che disciplinano la pratica forense consentono lo svolgimento della pratica all’estero, presso lo studio di un avvocato italiano o straniero, purché accompagnato dalle prescritte venti udienze semestrali ex art. 6, comma 1°, lett. a, D.P.R. n. 101/1990.
    Va chiarito, poi, che requisito indispensabile per il corretto e compiuto svolgimento della pratica è l’assiduità o continuità della stessa: l’interruzione dello svolgimento della pratica per un periodo superiore a sei mesi determina, ex art. 4, u.c., R.D. n. 37/1934, la cancellazione del praticante dal relativo registro, rimanendo peraltro privo di effetti il periodo di pratica già compiuto (in tal senso: C.N.F., sentenza 4 novembre 1999, n. 207 e sentenza 16 maggio 1997, n. 58; nonché, parere 23 luglio 2008, n. 28).
    Il difetto del numero minimo di udienze ex art. 6, comma 1°, lettera a D.P.R. n. 101/1990 e la mancata convalida del semestre, impedisce di ritenere valido lo stesso e preclude la possibilità di successive sanatorie nelle forme prospettate nel quesito (ripetizione del semestre o svolgimento di un quinto semestre aggiuntivo), determinandosi il venire meno del requisito della continuità della pratica per l’intero periodo, cui consegue la perdita di effetti ex art. 4, u.c., R.D. n. 37/1934 del periodo di pratica già compiuto.
    Se, per contro, l’Ordine accertasse un’interruzione infrasemestrale (ad esempio rilevando la mancanza della documentazione di udienza prima del termine del semestre), allora potrà essere rappresentata al praticante l’impossibilità di convalida del semestre in corso, senza che si produca necessariamente l’effetto dell’inefficacia dei periodi precedentemente svolti e convalidati; in tal caso l’ulteriore nuovo semestre (che dovrà essere completato regolarmente) inizierà a decorrere immediatamente dopo la rilevazione della mancanza da parte dell’Ordine.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 21 luglio 2010, n. 45

  • Il quesito (del COA di Firenze) si incentra su una duplice questione: 1) se sia consentito ad un praticante già in possesso di certificato di compiuta pratica reiscriversi per ottenere l’abilitazione al patrocinio; 2) se un praticante abilitato possa svolgere attività esterna rispetto allo studio ove svolge la pratica e se possa aprire un proprio studio svolgendovi l’attività consentita dalla legge

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Rispetto al primo punto sollevato dall’Ordine fiorentino, si conferma quanto già espresso dalla Commissione sul punto. In particolare la questione è stata oggetto di attenta disamina nel parere 20 febbraio 2008, n. 9, da ultimo confermato con il parere 28 ottobre 2009, n. 38.
    Ivi si chiarisce che le istituzioni dell’Avvocatura devono valorizzare e tutelare la funzione formativa dell’abilitazione provvisoria concessa al praticante, evitando il più possibile che essa si tramuti in uno strumento per l’esercizio surrettizio della professione a prescindere dal superamento del prescritto esame di Stato.
    Pertanto si ritiene ammissibile la permanenza del praticante nel relativo registro anche oltre la data del conseguimento del certificato di compiuta pratica (anche sulla scorta di una cospicua giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto), mentre è necessario garantire con rigore il rispetto del periodo sessennale di abilitazione al patrocinio consentito dalla legge, trattandosi di norma a carattere derogatorio. Pertanto il praticante interessato ad acquisire il patrocinio provvisorio dovrà richiederlo e svolgerlo integralmente entro il periodo di sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di pratica. Risulterà, per converso, ininfluente la circostanza che il praticante sia stato cancellato e poi reiscritto nel registro, poiché l’abilitazione – anche richiesta successivamente al secondo anno di prativa – verrà comunque meno allo scadere del sesto anno decorrente dal primo momento nel quale il patrocinio poteva essere richiesto.
    Circa la secondo questione posta, invece, se opina che il praticante abilitato possa svolgere attività nel proprio interesse, mantenendosi rigorosamente nei limiti a lui consentiti dalla legge e fermo restando l’adempimento di tutti gli obblighi formativi ordinariamente incombenti ai praticanti. Ove intendesse prestare la propria opera al di fuori dello studio dell’avvocato dominus dovrà prestare particolare attenzione ad evitare comunicazioni all’esterno che creino equivoci sulla natura dello “studio”, poiché la spendita del titolo di “avvocato”, del nome “studio legale” e la messa in atto di ogni altra tecnica idonea ad indurre la clientela in errore (portandola cioè a ritenere di aver a che fare con un professionista abilitato in via definitiva), si configurano come illecito deontologico e – sussistendone i presupposti di legge – anche come reato.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 21 luglio 2010, n. 44

  • Il quesito (del COA di Pescara) riguarda la compatibilità tra l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici con l’esercizio della facoltà prevista dalla legge regionale Abruzzo 14.2.2000, n. 9, art. 1, comma 4-bis. Ivi, in particolare, si prevede che i dipendenti dell’Avvocatura regionale possano essere assegnati alle diverse direzioni generali dell’ente per svolgere sia le funzioni tipiche dell’Avvocatura sia “funzioni amministrative di particolare complessità di competenza delle direzioni e dei servizi della stessa”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione ritiene in questa circostanza di ribadire il proprio costante e consolidato orientamento in tema di iscrizione nell’elenco degli avvocati presso enti pubblici.
    Ci si riferisce, in ispecie, alle condizioni che devono essere garantite per assicurare il rispetto della norma – derogatoria – sulla compatibilità tra lo status di dipendente pubblico e l’iscrizione in albi.
    Tra di esse vi è la necessità che l’attività professionale dell’avvocato-dipendente sia prestata esclusivamente in favore dell’ufficio legale dell’ente di appartenenza e che, per altro verso, l’ufficio di assegnazione dell’avvocato dipendente sia esclusivamente quello che si occupa degli affari legali (in termini i pareri di questa Commissione 12 dicembre 2007, n. 56 e 22 novembre 2005, n. 88).
    Anche circa le funzioni in concreto svolte all’interno dell’Amministrazione, si è avuto modo di precisare – conformemente all’insegnamento della giurisprudenza forense e di legittimità – che l’attività richiesta al dipendente iscritto nell’elenco speciale dev’essere esclusivamente defensionale e di consulenza legale (cfr. pareri 9 maggio 2007, n. 28; 25 gennaio 2006, n. 1 e n. 2).
    In conseguenza di quanto precede, la Commissione opina negativamente circa l’ipotesi descritta”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 21 luglio 2010, n. 43

  • La questione posta (dal COA di Lecco) riguarda la possibilità di iscrizione di un cittadino romeno, munito di laurea italiana in giurisprudenza, nel registro dei praticanti.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione, già con parere 25 maggio 2005, n. 48, pronunciato su identico caso, ha confermato la possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti un cittadino romeno con laurea acquisita in Italia (all’epoca in applicazione dell’art. 47 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394). Non rileva al riguardo la tipologia di permesso di soggiorno, anche in considerazione dell’assenza per il praticante di un regime di incompatibilità della stessa intensità di quello dell’avvocato abilitato.
    Con l’adesione della Romania all’Unione Europea, effettiva a partire dal 1° gennaio 2007, ai cittadini di tale Paese si applicano anche tutte le garanzie del diritto dell’Unione in tema di riconoscimento titoli, oltre alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare le decisioni nelle cause C-313/01 e C-345/08) che affida agli Ordini competenti il compito di una puntuale verifica curricolare e di competenze sugli aspiranti praticanti avvocati.
    Per una completa disamina della tematica si fa rinvio al recente parere 22 aprile 2010 […]”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 21 luglio 2010, n. 41

  • Il quesito (della Provincia di Prato) attiene alla opportunità di inserire, all’interno dei modelli di disciplinare per l’affidamento di servizi legali, un riferimento agli artt. 37 e 51 c.d.f. a tutela della posizione della P.A. Si chiede altresì se si debba specificare l’applicabilità delle norme anche agli avvocati associati al professionista che risulti affidatario dei predetti servizi.

    La Commissione, dopo ampia discussione, rende il seguente parere:

    “La Commissione ritiene che, all’atto di affidare lo svolgimento di attività legale nell’interesse dell’ente pubblico, un riferimento alle norme citate nel quesito, ossia all’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (conflitto di interessi) ed all’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → (assunzione di incarichi contro ex-clienti), possa essere opportuno.
    Per altro verso, però, deve osservarsi come tale richiamo normativo nulla aggiunga alla posizione dell’avvocato mandatario, posto che le norme deontologiche sono comunque cogenti per tutti gli iscritti agli albi e che la loro ignoranza, analogamente a quanto avviene per le disposizioni legislative, non possiede effetto esimente dalla responsabilità in esse contemplata. Inoltre deve considerarsi che nei confronti dell’avvocato che risulterà affidatario delle pratiche in questione, si applicherà in ogni caso l’intero corpus disciplinare, e non le sole norme contemplate nel disciplinare predisposto dall’ente locale.
    Quanto all’ulteriore applicazione delle norme deontologiche anche ai professionisti associati al mandatario, si rammenta che la responsabilità disciplinare è rigidamente personale, e che pertanto ciascun avvocato iscritto in albi potrà essere chiamato a rispondere del proprio contegno, a prescindere dalla circostanza che sia egli stesso l’aggiudicatario di una procedura di affidamento di servizi legali o che invece rivesta la mera qualità di associato o collega di studio a qualsiasi titolo dell’affidatario.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 21 luglio 2010, n. 38

  • Il quesito (del COA di Ascoli Piceno) riguarda la possibilità per un laureato residente fuori dal Circondario di un Tribunale, seppure in località limitrofa, di essere iscritto nel registro praticanti tenuto da detto Tribunale nel caso di svolgimento della pratica presso un professionista iscritto nell’Albo di tale Foro.

    La Commissione dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Viene in rilievo l’art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 che, “ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri” ha equiparato il “domicilio professionale” alla residenza. Con la disposizione citata il legislatore ha inteso svincolare la facoltà di iscrizione all’albo dalla residenza (intesa come luogo ove confluiscono gli interessi morali , sociali e familiari di una persona), rendendola alternativa al “domicilio professionale”, inteso come sede ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività o, qualora il medesimo si avvalga di più sedi, in cui esercita con carattere di prevalenza tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, del numero di clienti e del giro d’affari realizzato (sul fatto che, nel caso considerato, si debba fare riferimento al “centro principale di attività”: C.N.F. 12 dicembre 2009, n. 145).
    In tal senso, la disposizione, in coerenza col chiaro tenore letterale, è stata costantemente interpretata da questo Consiglio Nazionale Forense (cfr. C.N.F. 8 dicembre 2001, n. 231 e 12 dicembre 2001, n. 272).
    La norma sull’equiparazione tra residenza e domicilio professionale si applica anche al praticante avvocato (in tal senso, cfr. parere 4 luglio 2001 reso su richiesta del Coa di Ragusa e parere 6 ottobre 2001 reso su richiesta del Coa di Cagliari), considerato che la nozione di attività professionale non può che ritenersi estesa a tutte le attività ad essa collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato. In tal caso, tuttavia, il domicilio professionale cui deve aversi riguardo, ai fini che interessano, è quello del dominus (cfr.: parere 21 febbraio 2003 reso su richiesta del Coa di Milano).
    Al quesito posto dal Consiglio richiedente, pertanto, si deve dare risposta positiva”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 16 luglio 2010, n. 36

  • Il quesito (del COA di Milano) riguarda l’attività di studio ed aggiornamento svolta in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, prevista dall’art. 4 comma 1, lettera e) del Regolamento per la formazione professionale continua 13 luglio 2007. Si chiede, in particolare, se per l’intervento in tali attività formative possa essere richiesta una quota di partecipazione e se la loro organizzazione e gestione di tali attività possa essere affidata ad Enti e Società esterne.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La richiamata disposizione del Regolamento sulla formazione dev’essere opportunamente collegata col canone I dell’art. 17 del codice deontologico vigente che consente “a fini non lucrativi l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati”.
    Va anche tenuta presente la raccomandazione, più volte ribadita, per l’estensione della tendenziale gratuità della formazione, prevista dall’art. 7 comma 3 del Regolamento, all’intero sistema forense, comprensivo delle Associazioni e dell’attività interna agli Studi professionali.
    In considerazione di quanto sopra non può dunque essere esclusa a priori la possibilità che le attività siano svolte con organizzazione e gestione esterna a pagamento e che la partecipazione possa essere subordinata al versamento di una quota. Il limite deontologico e regolamentare è evidentemente rappresentato dal mero recupero della spesa e dall’assenza di qualsiasi margine ed avanzo che potrebbe, in effetti, tramutare la lecita attività in una di carattere commerciale, incoerente ed incompatibile con quella professionale.
    Resta ferma la particolare attenzione da rivolgere all’attività formativa interna “il cui monitoraggio e valutazione appaiono particolarmente problematici in considerazione anche delle modalità private del suo svolgimento” (così la relazione di accompagnamento al Regolamento per la formazione professionale continua).
    Proprio in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività formativa svolta in un ambiente chiuso e controllato dallo stesso studio cui appartengono gli uditori, è necessario garantire con rigore la trasparenza degli eventi medesimi.
    Ne consegue, affinché non siano elusi gli obiettivi e le garanzie di cui al citato regolamento sulla formazione, che lo studio organizzatore ai fini dell’accredito debba, da un lato, consentire l’accesso agli esterni a fronte di quote di partecipazione giustificate e proporzionate alla tipologia ed alla qualità dell’attività, dall’altro lato, offrire all’Ordine accreditante tutte le informazioni e gli assensi necessarî allo svolgimento di adeguati controlli da parte dello stesso, anche a campione, nelle ore e nei luoghi indicati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 16 luglio 2010, n. 35