Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Udine chiede di sapere: 1) – se sia consentito al COA di comunicare all’avvocato richiedente l’esito di procedimento disciplinare promosso a carico di un collega a seguito di sua segnalazione; 2) – se, in caso di risposta affermativa, sia ugualmente consentito al COA di effettuare la comunicazione anche ove il richiedente non fosse avvocato.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione osserva che la disciplina statale sull’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica anche agli ordini professionali, enti dotati della natura di pubbliche amministrazioni, indipendenti ed autonome; questi debbono pertanto dotarsi del regolamento di cui all’art. 24, comma 4, legge cit., per individuare le categorie di documenti, da esse formati, o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all’accesso, per le esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo. Ne deriva che il diritto di accesso è un vero e proprio diritto soggettivo, e che le ipotesi di esclusione all’accesso costituiscono eccezioni, tassativamente indicate nel comma 2 dell’art. 24, cui i suddetti regolamenti debbono adeguarsi. Il diritto di accesso, peraltro, trova anche alcuni limiti soggettivi, potendo essere esercitato solo quando sussiste un’esigenza concreta ed attuale dell’interessato alla tutela delle sue situazioni giuridiche rilevanti, ai sensi del primo comma dell’art. 22 (Cons. Stato, sez. IV, 24.2.2000, n. 984). Giova precisare, in proposito, che la legittimazione va accertata caso per caso, ai sensi del citato art. 22, per i soggetti che sono terzi rispetto al procedimento, e non per i soggetti di cui all’art. 10. Ora, quando un procedimento, disciplinare viene iniziato per sollecitazione, per vicende proprie, di un soggetto (art. 38, 3° co., RDL n. 1538/1933), anche se non destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale, tuttavia può averne pregiudizio (art. 7, 2^ parte, legge 241/1990); quindi può prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti, “salvo quanto previsto dall’art. 24” (cfr. art. 10, l. 241/1990).
    Conclusivamente, si ritiene di dare risposta affermativa ad entrambi i quesiti.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 156

  • Il quesito (del Servizio iscrizioni e contributi Cassa nazionale di previdenza forense) concerne la compatibilità con l’esercizio della professione forense della titolarità di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa finalizzato all’insegnamento di materie giuridiche presso scuola privata.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 ord. prof., è ostativo all’esercizio della professione di avvocato qualsiasi impiego pubblico o privato, nel quale l’interessato assume la posizione di dipendente, per lavoro subordinato, con il suo inserimento nell’organico e nell’organizzazione del datore di lavoro. Non sembra che ciò avvenga per la convenzione, allegata alla richiesta di parere, dove il rapporto appare con natura di lavoro intellettuale autonomo, non contrastante con l’esercizio della professione forense.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 155

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza) concerne la possibilità di rilasciare un nuovo certificato di compiuta pratica, o riconoscere in tutto o in parte il compimento di un periodo di pratica integramente svolto all’estero, in un paese dell’UE.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – una corretta interpretazione dell’art. 9 DPR 101/1990 consente un solo certificato di compiuta pratica; sia perché il sostantivo “compimento”, letteralmente, significa la fine, la conclusione della pratica forense, le cui modalità, una volta svolte, in conformità al DPR cit., non trovano una ragione logica e giuridica che giustifichi la loro ripetizione; sia perché l’ultimo comma dell’art. 9 dispone che il luogo della certificazione determina quello dell’esame, e questo radicamento verrebbe vanificato dalla natura mobile che assumerebbe la sede dell’esame a causa della ripetitività della pratica.
    Sulla seconda parte del quesito, non vi è motivo per discostarsi dai precedenti pareri (n. 8/1995, n. 11/1995, n. 163/1997, n. 166/1997), per i quali il quadro normativo consente lo svolgimento della pratica all’estero, presso lo studio di un avvocato italiano o straniero, purchè accompagnato dalle prescritte venti udienze semestrali, e adeguatamente dimostrato al Consiglio dell’ordine locale, attraverso l’allegazione dell’avvocato, ai fini dell’accertamento dell’effettività della pratica e del rilascio della certificazione del compimento della stessa. L’assistenza alle venti udienze, prevista come minimo per ogni semestre di pratica dall’art. 6 DPR cit., deve svolgersi in termini diluiti nell’intero semestre, sì da evidenziare continuità ed assiduità nello svolgimento della pratica. Si può peraltro ammettere una deroga alla diluizione, ed una concentrazione, sempre nel rispetto del suddetto minimo, allorché ciò dipenda da motivate ragioni meritevoli di considerazione (cittadino italiano residente o domiciliato all’estero).

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 154

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini) concerne la compatibilità con l’esercizio della professione di avvocato dell’iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi (art. 16, legge 7 marzo 1996).

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – l’attività di mediazione creditizia esercitata professionalmente è incompatibile con l’esercizio della professione forense, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 RDL 1578/1933, a nulla rilevando norme previste in altri ordinamenti professionali che non siano esplicitamente abrogative di quelle dell’ordinamento della professione di avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 153

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo

    Il COA di Rovigo chiede di sapere:
    – se sia legittimo il comportamento dell’avvocato che, dichiarando di essersi conformato all’art. 17 c.d. nell’avere individuato i destinatari di un proprio opuscolo informativo, pur tuttavia non fornisca alcuna indicazione in merito;
    – se sia legittima la richiesta di conoscere i nomi dei colleghi che hanno segnalato il contegno del collega;
    – quale siano i criteri consentiti dall’art. 17 cit. per individuare possibili destinatari di opuscoli informativi.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – il comportamento del collega che non risponda alle richieste precise e specifiche del Consiglio dell’ordine è censurabile ai sensi dell’art. 24 c.d. Non è legittima la richiesta di conoscere i nominativi dei colleghi che rendono segnalazioni agli ordini. L’art. 17 c.d. non prende in considerazione i destinatari degli opuscoli informativi, limitandosi a regolarne il contenuto; la Commissione non ritiene possano esservi limiti in ordine ai destinatari se l’informazione è resa secondo correttezza e verità, nel rispetto dei principi di dignità e decoro della professione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 152

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di La Spezia) attiene la nota prassi del trasferimento dei praticanti in sedi ritenute più propizie.

    – la Commissione rileva che, in tema di cd. “quinto semestre” di pratica, esistono orientamenti negativi del Consiglio nazionale forense. Oltre al profilo della pluralità di certificati (e conseguentemente di sedi d’esame) dei quali il praticante potrebbe risultare titolare, appare decisivo il rilievo che in tale caso la valutazione del nuovo Consiglio dell’ordine attiene solo ad un semestre (laddove, nel caso di trasferimento nel corso del biennio, la valutazione è svolta con riferimento a tutto il biennio, anche se, per il periodo anteriore al trasferimento, sulla base delle indicazioni dell’Ordine originario).

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 136

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza) attiene alla possibilità di chiedere nell’atto di precetto i diritti e le spese successive a sentenza che abbia già deliberato sulle spese.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – atteso che la pronunzia giudiziale è stata di compensazione delle spese, la stessa non può costituire titolo per azionare il pagamento delle spese successive: per queste sarà necessario lo svolgimento di apposita procedura.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 135

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo

    Trattasi di n. 2 quesiti (il quesito sub 2 è assorbito dal quesito sub 1): 1) due difensori che hanno prestato congiuntamente patrocinio possono presentare due parcelle disgiuntamente? 2) e 3) esiste un limite alla facoltà del pubblico dipendente di nominare difensori per un procedimento penale?
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    1) l’art. 7 del tit. II delle disposizioni generali della tariffa (d.m. 5 ott. 1994, n. 585) dispone che “nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato”. Si deve quindi rispondere affermativamente al primo quesito, fermo restando che la richiesta di rimborso alla P.A. impone, anche nella quantificazione, un’altra e non proposta valutazione giuridica;
    2) e 3) l’imputato ha diritto a non più di due difensori, ai sensi dell’art. 96 cpp.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 134

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa) attiene alle richieste di iscrizione nell’albo di dipendenti pubblici part time.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione, pur considerando l’andamento dell’iter legislativo delle proposte di modifica, volte ormai decisamente nel senso della incompatibilità, rileva che l’attuale stato della legislazione vigente in materia consente ai dipendenti pubblici con regime di lavoro a tempo parziale l’iscrizione negli albi professionali (cfr. art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 10 maggio 2002, n. 133

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa

    Trattasi di quesito complesso, articolabile nei seguenti.
    Il primo quesito attiene alla possibilità di mantenere iscritto nel registro, alla scadenza del termine di abilitazione, un praticante abilitato che ha compiuto la pratica ma non ha superato l’esame di abilitazione.
    Il secondo attiene alla posizione e alla eventuale qualifica professionale di un soggetto che ha superato l’esame di abilitazione, ma non è iscritto nell’albo, ed in particolare alla possibilità per tale soggetto di svolgere la pratica presso uno studio ed essere iscritto nel registro dei praticanti.
    Il terzo quesito attiene alla possibilità di restare iscritto nel registro praticanti non abilitati per un praticante abilitato, decorsi i sei anni dall’abilitazione.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – quanto al primo quesito, si rileva che il soggetto in questione non conserva più titolo alcuno per l’iscrizione in albi o registri tenuti dal Consiglio dell’ordine: non può restare iscritto nel registro dei praticanti abilitati, giacché è decorso il termine di sei anni dalla abilitazione; non può essere iscritto nel registro dei praticanti, perché, una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, questa si considera conclusa a tutti gli effetti;
    – quanto al secondo quesito, si rileva che il soggetto che, pur avendo superato l’esame, non si iscrive nell’albo, non assume alcuna qualifica professionale, non può essere iscritto nel registro dei praticanti, avendo ovviamente terminato la pratica; inoltre il soggetto non può esercitare la professione forense, per cui la conduzione di attività proprie dell’avvocato potrebbe integrare la fattispecie dell’esercizio abusivo della professione;
    – quanto al terzo quesito, la risposta è negativa, per le motivazioni di cui al primo quesito.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 10 maggio 2002, n. 132