Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara) concerne la possibilità di limitare il numero dei praticanti per ciascun avvocato a due o tre unità, nell’ambito della revisione del locale regolamento della pratica.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione, pur riconoscendo come, in via generale, sia possibile per il Consiglio dell’ordine degli avvocati adottare disposizioni integrative delle normative vigenti per una migliore e più razionale disciplina della pratica forense, volta ad assicurare l’effettività del tirocinio, pur tuttavia ritiene che una espressa previsione quale quella della fissazione di un numero massimo di praticanti per avvocato esorbiti dalle potestà del singolo Consiglio dell’ordine, traducendosi in una limitazione di situazioni giuridiche soggettive che dovrebbe piuttosto avere fondamento in una norma di rango primario.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 33

  • Il quesito (dell’associazione AIAF) concerne la incompatibilità dell’esercizio professionale con l’assunzione di poteri gestori in società commerciali.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione ritiene di confermare l’orientamento generale già espresso in varie occasioni, ai sensi del quale si ritiene sussistere certamente causa di incompatibilità allorquando al presidente del consiglio di amministrazione siano riferiti poteri di gestione e di amministrazione ordinaria e straordinaria.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 32

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

    In relazione alla richiesta di quesito di cui allegato alla presente, comunico che la Commissione ha esaminato la richiesta ed ha deliberato di non rispondere.
    Allego estratto dal verbale della seduta del 25 giugno 2003:
    “(….) omissis
    8. Quesito proposto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Reggio Calabria (incompatibilità con la carica di difensore civico): rel. il Cons. Pauri.
    La Commissione, rilevato che il quesito appare non firmato da alcuno, demanda al segretario di richiedere al COA la trasmissione di un quesito firmato dal Presidente o dal Consigliere segretario omissis (….)”.
    Vi richiediamo pertanto di riproporre se del caso il quesito con le formalità minime dovute.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Pauri), parere del 23 luglio 2003, n. 31

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa) concerne l’abilitazione al patrocinio di ultrasettantenne laureato nel 1955.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la risposta è affermativa, intendendosi per patrocinio quello previsto dal 2° co., art. 8, RDL 1578/1933, ed in presenza, ovviamente, dei requisiti ivi indicati.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 30

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso) concerne l’eventuale incompatibilità con iscrizione all’albo nazionale dei promotori finanziari.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la fattispecie di cui al quesito rientra certamente nell’art. 3 RDL 1578/1933, giacchè, ai sensi dell’art. 2195 c.c., l’intermediazione di beni e servizi costituisce certamente esercizio di attività commerciale; l’iscrizione nell’albo nazionale dei promotori finanziari è pertanto causa di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 29

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Mantova) concerne il diritto all’iscrizione nell’elenco speciale di avvocati che prestano opera in favore di enti pubblici poi trasformati in Spa.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione ritiene di confermare il proprio costante orientamento in forza del quale gli avvocati di un ufficio legale di un ente pubblico poi trasformato in persona giuridica privata conservano a titolo di diritto quesito la posizione giuridica posseduta anteriormente alla trasformazione dell’ente.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 28

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena

    In relazione alla richiesta di parere di cui in allegato alla presente, comunico che la Commissione consultiva ha esaminato la richiesta ed ha deliberato quanto segue.
    Trattasi di tre quesiti attinenti le Scuole di specializzazione per le professioni legali; i quesiti concernono le seguenti questioni: a) quando chi frequenta le scuole in oggetto debba iscriversi al registro dei praticanti; b) se chi si iscrive al registro dopo l’ottenimento del diploma debba svolgere uno o due anni di pratica; c) quando possa ottenere il certificato di compiuta pratica chi sia stato iscritto al registro in data 10/12/2002.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – appare opportuno rispondere al quesito dopo aver tracciato i lineamenti essenziali della disciplina riguardante la valenza della frequenza delle Scuole di specializzione per le professioni legali, anche alla luce di precedenti orientamenti già espressi dalla Commissione (cfr. Parere reso al COA di Ancona, in data 6 maggio 2003).
    Ai sensi e per gli effetti del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475, (in G.U. n. 25 del 30/1/02, p. 13), il diploma conseguito presso le Scuole di cui in oggetto esonera il praticante dal compimento di un anno di pratica professionale. La frequenza delle predette Scuole è ovviamente compatibile con l’eventuale compimento del periodo di pratica cd. “tradizionale” ed in particolare con la frequenza delle udienze; in caso contrario, infatti, considerata la attuale durata biennale delle Scuole di specializzazione, si realizzerebbe un effetto del tutto ultroneo rispetto alla ratio della disciplina vigente, volta ad agevolare l’accesso alla professione per i laureati in giurisprudenza diplomati nelle scuole di specializzazione, giacchè si finirebbe per estendere a tre anni il periodo di pratica forense, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri praticanti. Il Consiglio dell’ordine competente sarà pertanto tenuto a rilasciare il certificato di compiuta pratica all’iscritto nell’apposito registro che esibisca, all’atto della richiesta, il citato diploma, e la documentazione comprovante l’effettuazione di un periodo di tirocinio professionale pari ad un anno, nell’ambito del quale il soggetto avrà assistito alle udienze nelle aule di giustizia ed avrà compiuto le altre attività prescritte dalla legge (come risulterà dal libretto della pratica, recante le relative attestazioni dell’avvocato “dominus”). Nel corso del periodo rispetto al quale il praticante intende far valere il titolo del diploma di specializzazione, e nel cui ambito, pertanto, non assisterà alle udienze e non frequenterà lo studio legale, il Consiglio dell’ordine competente non eccepirà allo stesso praticante l’interruzione della pratica.
    A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari, e che solo il possesso del diploma, e non la mera frequenza delle Scuole di specializzazione, comporta l’effetto favorevole di cui al DM citato. Ove pertanto il frequentante la Scuola non dovesse ottenere il diploma, potrà tutt’al più avvalersi della previsione di cui al DPR 101/1990, art. 1, comma 3: la frequenza di un corso post-universitario esonera infatti il praticante dalla sola frequenza dello studio (e non dalle udienze) per il periodo di un anno.
    Con specifico riguardo ai quesiti proposti;
    a) non pare assumere rilievo alcuno il momento specifico nel quale il soggetto si iscrive al registro dei praticanti; la scelta di tale momento è pertanto rimessa all’autonomia individuale, anche se è ovvio che converrà all’interessato iscriversi quanto prima possibile;
    b) chi si iscriva al registro dei praticanti dopo aver conseguito il diploma di specializzazione dovrà ovviamente svolgere un anno di pratica forense;
    c) chi ha ottenuto l’iscrizione nel registro praticanti in data 10/12/2002 non potrà ottenere il certificato di compiuta pratica prima del 10/12/2004.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 27

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca) concerne il diritto all’iscrizione di soggetto che dichiari di non voler prendere partita IVA.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la titolarità di partita IVA non è fra i requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Albo. E’ fatta salva ovviamente la eventualità della sottoposizione a procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 15 c.d., ove gli obblighi fiscali non fossero effettivamente adempiuti con regolarità successivamente all’iscrizione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 26

  • Il quesito (del Comune di Urbino) concerne il trasferimento di avvocato colpito da sanzione disciplinare.

    Il COA richiedente il parere chiede in particolare di sapere:
    a) se il penultimo comma dell’art. 37, RDL n. 1578/1933 sia ancora vigente, e in caso positivo, come vada interpretato;
    b) se tale norma impedisca il trasferimento ad altro albo, anche in attesa di pronunzia del CNF;
    c) quale dei due COA (tra quello di provenienza e quello di destinazione) sia legittimato a mantenere l’iscrizione del soggetto in questione;
    d) quale dei due COA sia legittimato all’esecuzione della sanzione disciplinare.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione ritiene, per quanto sub a), che il penultimo comma dell’art. 37 cit., sia pienamente vigente. Il trasferimento è disciplinato com’è noto dall’art. 1, co. 2, della legge n. 67/1991, che deve però essere coordinato con il richiamato art. 37. Il trasferimento da un albo ad un altro comporta, infatti, per ciò stesso, la cancellazione. Per quanto sub b), si ritiene conseguentemente che l’art. 37 cit. impedisca il trasferimento, posto che la cancellazione dall’albo tenuto dall’ordine di provenienza non è consentita in pendenza di procedimento disciplinare. Ne deriva, relativamente a quanto sub c), che l’iscrizione vada mantenuta nell’albo di provenienza, e che quello di provenienza sia l’ordine legittimato all’esecuzione della sanzione disciplinare che ha irrogato (d).

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 febbraio 2003, n. 25

  • Il quesito (del Comune di Pesaro) concerne il trasferimento di avvocato colpito da sanzione disciplinare.

    Il COA richiedente il parere chiede in particolare di sapere:
    a) se, considerata abrogata la normativa sui trasferimenti ed il conseguente nulla osta (legge 4.3.91, n. 67) dalla sopravvenuta equiparazione normativa tra domicilio professionale e residenza (legge 21.12.99, n. 526), possa il COA “ad quem” verificare non solo la residenza ma anche la specchiatissima condotta (art. 17, RDL n. 1578/1933);
    b) se il COA ad quem debba pronunziarsi sul requisito morale, appresa posteriormente all’iscrizione la notizia della condanna disciplinare;
    c) se sia da considerarsi ancora vigente l’art. 36, co. 7, RDL n. 1538/1933, che vieta di pronunciare la cancellazione in costanza di procedimento disciplinare.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commississione ritiene, per quanto sub a), che la legge n. 67/1991 non sia stata abrogata dalla legge n. 526/1999, che ha meramente disposto l’equiparazione del domicilio professionale alla residenza, quale requisito utile ai fini dell’iscrizione negli albi professionali. La domanda di iscrizione comporta non solo che si debba verificare la nuova localizzazione dell’avvocato, tenendo conto della residenza o del domicilio, ma anche la permanenza dei requisiti di cui all’art. 17, RDL n. 1578/1933, la cui verifica pienamente rientra nei poteri di accertamento del COA. La risposta al quesito sub b) si ritiene assorbita da quanto affermato per il quesito sub a). Si ritiene inoltre, per quanto sub c), che non sia pertinente il richiamo isolato all’art. 36 (recte: 37) RDL n. 1578/1933. Il trasferimento è disciplinato com’è noto dall’art. 1, co. 2, della legge n. 67/1991, che deve però essere coordinato con il richiamato art. 37. Il trasferimento da un albo ad un altro comporta, infatti, per ciò stesso, la cancellazione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 febbraio 2003, n. 24